Infatti sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (L 16 del 21/1/2009) è stato pubblicato il regolamento (CE) N. 41/2009 che aggiorna ed livella nei Ventisette stati dell’Unione le norme per tutti i prodotti alimentari, ad esclusione di quelli per i lattanti.
Tre le novitá di rilievo:
1. il contenuto in glutine dei prodotti alimentari destinati ai celiaci, consistenti di ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietá incrociate, non dovrá superare 100 mg/kg nei prodotti del libero commercio, come gelati, caramelle, sughi pronti.
In Italia, fino al 2012, il Registro dei prodotti dietetici, il Prontuario AIC (Associazione Italiana Celiachia) degli Alimenti e il marchio Spiga Barrata, rimarranno gli strumenti necessari ai celiaci per acquistare prodotti idonei.
Sará inoltre applicata la definizione «very low gluten» cioè contenuto in glutine molto basso, per i prodotti dietetici con contenuto in glutine tra 21 e 100 ppm.
2. possono essere definiti «senza glutine» anche i prodotti ottenuti con l’impiego di materie prime derivanti da cereali vietati, come l’amido di frumento per il pane; purchè nel prodotto finito sia garantito il contenuto in glutine di 20ppm.
3.possibilitá di utilizzo dell’avena per la produzione degli alimenti destinati ai celiaci. Nello specifico, l’avena deve essere prodotta, preparata e/o lavorata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, delle segale, dell’orzo o delle loro varietá incrociate; inoltre, il suo contenuto di glutine non deve superare 20 mg/kg.
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